La Conciliazione
La crescente incapacità degli apparati giudiziari di quasi tutti i paesi occidentali nel rispondere in tempi brevi alla domanda di giustizia ha posto il problema del loro decongestionamento attraverso il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, primi fra tutti la conciliazione e la mediazione.
In quest’ottica il nostro legislatore, nel tentativo di riequilibrare la domanda e l’offerta di giustizia tramite un deflazionamento del contenzioso giudiziario ha emanato, in ossequio alla delega posta dall’art. 60 della legge n. 69/2009, il d.lgs. n. 28/2010 diretto a disciplinare i procedimenti di mediazione stragiudiziale delle controversie in materia civile e commerciale.
Questo decreto, in particolare, ha introdotto nel nostro ordinamento tre canali di mediazione delle controversie in materia, appunto, civile e commerciale, ossia:
- una mediazione obbligatoria, costruita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nelle materie individuate dall’art. 5, primo co.
- una mediazione facoltativa, ossia su accordo delle parti
- una mediazione delegata dal giudice nel corso del processo, istituendo peraltro una mediazione – non esclusiva – affidata ad organismi costituiti ad hoc e denominati Organismi di mediazione.
Con successivo D.M. n. 180/2010 ha poi regolato i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro dei detti Organismi e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.